Sanzioni Alloggiati Web: Cosa Rischi Se Non Invii le Schedine
L'obbligo di comunicare le presenze degli ospiti al Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato non è facoltativo. L'art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) impone l'invio entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite — e prevede sanzioni precise per chi non rispetta il termine.
La sanzione: €200–€600 per schedina
La violazione dell'art. 109 T.U.L.P.S. comporta una sanzione amministrativa da €200 a €600 per ogni singola violazione. Questo significa:
- Per schedina, non per periodo: se hai avuto 5 ospiti senza inviare le schedine, puoi ricevere fino a 5 sanzioni separate (fino a €3.000 totali).
- Anche per invio tardivo: non solo il mancato invio — anche la schedina inviata dopo le 24 ore è una violazione.
- Anche per dati errati: una schedina con dati palesemente falsi o incompleti può essere equiparata a omessa comunicazione.
Un host con 10 prenotazioni estive non inviate può ricevere sanzioni per un totale compreso tra €2.000 e €6.000. In caso di recidiva o di violazioni sistematiche, la sanzione si avvicina al massimo.
Chi controlla e come vengono scoperti i trasgressori
I controlli sono condotti da Polizia di Stato e Polizia Municipale. Il meccanismo più comune di scoperta è il controllo incrociato dei dati:
- OTA vs Alloggiati Web: Airbnb, Booking.com e le altre piattaforme trasmettono i dati delle prenotazioni al Fisco italiano. Se la struttura appare sulle piattaforme ma non ha schedine nel portale, è un segnale di allarme automatico.
- Tassa di soggiorno: i Comuni trasmettono i dati delle riscossioni. Una struttura che versa la tassa di soggiorno ma non invia le schedine è una contraddizione verificabile.
- Cedolare secca: il reddito da affitti brevi dichiarato senza corrispondente invio di schedine attira verifiche.
- Segnalazioni: i vicini o i gestori di strutture concorrenti possono segnalare alle autorità locali attività non regolarizzate.
Sanzioni collaterali: cosa può succedere oltre la multa
La sanzione pecuniaria non è l'unico rischio. In casi di violazioni gravi o reiterate:
- Sospensione dell'attività ricettiva: le autorità possono disporre la sospensione temporanea dell'esercizio.
- Revoca delle autorizzazioni: in caso di recidiva o violazioni sistematiche, si può arrivare alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.
- Accertamenti fiscali: un controllo Alloggiati Web che rivela ospiti non dichiarati è spesso il punto di partenza per accertamenti sui redditi.
Il caso del portale non raggiungibile
Il Portale Alloggiati Web ha storicamente episodi di downtime, specialmente nelle ore serali o durante i picchi estivi. Se non riesci a inviare la schedina entro 24 ore per un problema tecnico del portale:
- Fai uno screenshot dell'errore con data e ora visibili
- Invia la schedina non appena il portale torna disponibile
- Informa la Questura di competenza per iscritto del problema tecnico
Il downtime del portale ufficiale è generalmente riconosciuto come causa di forza maggiore, ma solo se documentato e segnalato proattivamente. Non vale il semplice «il sito non funzionava».
Come azzerare il rischio di sanzioni
Il rischio di sanzione è direttamente proporzionale al tempo che intercorre tra il check-in e l'invio della schedina. Il modo più sicuro per azzerarlo è automatizzare l'invio.
Con Speedy Host:
- L'ospite compila i propri dati dal form digitale prima del check-in
- Ricevi una notifica email immediata con la schedina pronta
- Approvi con un click — la schedina viene inviata via API ufficiale (SOAP)
- Tutto avviene nelle prime ore dall'arrivo, non a fine giornata o settimana
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| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Omessa comunicazione entro 24h | €200–€600 per schedina | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| Comunicazione tardiva (oltre 24h) | €200–€600 per schedina | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| Dati falsi o palesemente errati | €200–€600 (equiparata a omissione) | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| CIN non esposto/assente | Fino a €8.000 | Legge 191/2023 |
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Domande frequenti
- Qual è la sanzione per non aver inviato le schedine Alloggiati Web?
- La sanzione per omessa o tardiva comunicazione al Portale Alloggiati Web è da €200 a €600 per ogni singola violazione, ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La sanzione si applica per ogni schedina non inviata entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite.
- Chi controlla il rispetto dell'obbligo Alloggiati Web per gli affitti brevi?
- I controlli sono effettuati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale. Le verifiche incrociate tra le dichiarazioni fiscali (cedolare secca, tassa di soggiorno), i dati delle piattaforme OTA (Airbnb, Booking.com) e il Portale Alloggiati Web permettono di identificare le strutture che ricevono ospiti senza inviare le schedine.
- Cosa succede se il portale Alloggiati Web non funziona e non riesco a inviare la schedina entro 24 ore?
- Se il portale è irraggiungibile per problemi tecnici, documenta il tentativo con screenshot (con data e ora) e contatta immediatamente la Questura. Un problema tecnico del portale ufficiale può essere riconosciuto come causa di forza maggiore, ma è fondamentale segnalarlo proattivamente in forma scritta.
- Le sanzioni Alloggiati Web si applicano anche alle locazioni turistiche non professionali?
- Sì. L'obbligo dell'art. 109 T.U.L.P.S. si applica a tutte le strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche gestite da privati (affitti brevi su Airbnb, Booking.com, ecc.). Non esistono esenzioni per chi affitta occasionalmente o per chi gestisce una sola unità.